La giustizia amministrativa in Sicilia, come del resto in altre otto regioni italiane, si fa in due: a decidere sulle sorti dei ricorsi presentati da privati cittadini contro gli atti amministrativi ritenuti lesivi dell’interesse legittimo di ognuno, sono il Tar di Palermo (sede centrale) e il Tar di Catania (sede distaccata). Le tre sezioni del tribunale amministrativo di Palermo sono coordinate da Calogero Ferrisi, mentre il presidente del Tar etneo – suddiviso a sua volta in quattro sezioni – è Pancrazio Maria Savasta. A ogni sezione corrispondono specifiche competenze: dai contratti d’appalto agli strumenti urbanistici, passando per la pubblica istruzione e le attività edilizie. Sulla base di un decreto emanato dal presidente del Tar di competenza, ad ogni singola sezione viene assegnato un determinato numero di magistrati, che compongono i collegi giudicanti.

I Tar hanno competenze territoriali inderogabili sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamento di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella circoscrizione territoriale di competenza. A Catania fanno riferimento le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna. Per le restanti la competenza è di Palermo. Il Tar rappresenta l’organo di primo grado della giustizia amministrativa.

In appello ci si rivolge al CGA, l’acronimo di Consiglio per la Giustizia Amministrativa, con sede a Palermo. E qui si parla di un caso “unico” a livello nazionale. Altrove, infatti, esiste il Consiglio di Stato. Ma il CGA, istituito nel 1948 grazie alla facoltà che si arroga la Regione in tema di statuto speciale, viene considerato una sezione distaccata del Consiglio di Stato (grazie a un decreto legislativo del 2003). Il CGA è suddiviso in sezioni consultive e giurisdizionali. E’ costituito da membri togati e da membri laici: questi ultimi sono designati dalla giunta regionale siciliana, e il loro mandato non è più rinnovabile dopo sei anni.