Con ricorso proposto nel 2011, l’Ing. Manlio Munafò, dipendente regionale, inquadrato nella terza fascia dirigenziale, aveva citato in giudizio la Presidenza e l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana al fine di ottenere, tra l’altro, la declaratoria dell’illegittimità della revoca degli incarichi a Dirigente Generale del Dipartimento Ispettorato Tecnico Regionale dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici e del Dipartimento Regionale Ispettorato Lavori Pubblici, nonché nell’ipotesi di ritenuta legittimità della citata revoca, un incarico equivalente a quelli in precedenza ricoperti, vale a dire un incarico di dirigente generale, con correlata percezione delle differenze retributive allo stesso spettanti in ragione dei predetti incarichi.
Avverso la decisione del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, che, in primo grado, aveva respinto il ricorso proposto dall’Ing. Munafo’, il dirigente regionale, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, proponeva ricorso innanzi alla competente Corte di Appello di Palermo, censurando l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui, avendo escluso l’illegittimità della revoca anticipata degli incarichi dirigenziali generali ricoperti dall’Ing. Munafò, non aveva consequenzialmente ritenuto applicabile la c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCRL di categoria e finalizzata a tutelare il dirigente nell’ipotesi di revoca anticipata dell’incarico di direzione generale mediante l’attribuzione di un incarico equivalente.
I legali Rubino e La Loggia, inoltre, contestavano l’erroneità della pronuncia del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, laddove aveva dichiarato insussistente il diritto del ricorrente ad ottenere un trattamento retributivo equiparato a quello di un dirigente generale.
Orbene, la Corte di Appello di Palermo, condividendo le tesi difensive formulate in giudizio dagli avv.ti Rubino e La Loggia, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo, dichiarava il diritto del dirigente Munafo’ al conferimento di un ufficio dirigenziale generale o equivalente per un biennio dal decreto di nomina del 20 febbraio 2009 e, per l’effetto, condannava le amministrazioni regionali appellate al pagamento del corrispondente trattamento economico a far data dall’intervenuta revoca oltre interessi legali.
Per la cassazione della suddetta pronuncia resa dalla Corte di Appello di Palermo, proponevano ricorso la Presidenza e l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana sulla base di un unico motivo di ricorso incentrato sull’asserita errata interpretazione della clausola di salvaguardia dettata dalle disposizioni del Contratto Collettivo Regionale Collettivo della Dirigenza della Regione Siciliana; ricorso avverso il quale proponeva controricorso con ricorso incidentale il dirigente Munafo’, costituitosi in giudizio nuovamente con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino.
Ebbene, la Corte di Cassazione, definitivamente pronunciandosi sull’annosa vicenda, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dalla Presidenza e dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, non potendo la Suprema Corte sostituirsi, quale Giudice di legittimità, alle valutazioni sulle disposizioni contrattuali proprie del giudizio di merito.
Per effetto della suddetta definitiva pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, andranno dunque corrisposte all’Ing. Manlio Munafò le differenze retributive maturate tenuto conto del trattamento economico in precedenza goduto, non potendo più lo stesso conseguire l’attribuzione dell’incarico dirigenziale generale o equivalente in ragione del tempo oramai trascorso dall’avvenuta nomina nel 2009.