La Corte Costituzionale ha detto ‘no’ alla stabilizzazione degli operai forestali e, di conseguenza, a qualunque tipo di stabilizzazione sponsorizzata dalla Regione siciliana, che non passi da un concorso pubblico. La bocciatura della Consulta, infatti, è arrivata a poche settimane di distanza a quella sugli ex Pip. La Suprema Corte si è pronunciata sulla legge 22 febbraio 2019 n. 1 nella parte recante “Disposizioni sul personale impiegato nel servizio antincendio boschivo – Mantenimento di detto personale a tempo indeterminato”. La norma puntava ad una forma di stabilizzazione dei forestali attraverso l’esigenza di ‘continuità del servizio antincendio boschivo’. La norma era inserita nella Legge di Stabilità dello scorso anno.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14 nella parte in cui dispone che “al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 in ragione dell’elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le sale operative provinciali è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale”. Secondo la Corte “tale disposizione, in assenza di un termine finale e in mancanza di una limitazione numerica, determina una stabilizzazione del personale forestale, mediante un inquadramento riservato nel ruolo dell’amministrazione regionale”.